6 Febbraio 2023

Bonus contributivo parità di genere 2023: presentazione della domanda entro il 15 febbraio

Secondo le disposizioni della Circolare INPS n. 137 del 27 dicembre 2022, le aziende che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 avranno tempo sino al 15 febbraio 2023 per presentare domanda di esonero contributivo mediante il modulo di istanza on-line “PAR_GEN” disponibile sul sito dell’Istituto, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Introdotti dalla Legge n. 162 del 2021, i benefici contributivi derivanti dall’implementazione della certificazione della parità di genere secondo i parametri definiti dalla UNI/PDR 125:2022, consistono in uno sgravio pari all’1% dei contributi dovuti entro il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ Istituto per la sospensione.

La richiamata Circolare INPS, oltre ad indicare le scadenze per la presentazione delle domane di esonero, completa il quadro regolatorio in materia fornendo le necessarie istruzioni operative per i Datori di Lavoro interessati.

Dopo un’introduzione che ripercorre l’evoluzione normativa di riferimento, fornisce dettagliate indicazioni sui seguenti aspetti:

  • Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
  • Assetto e misura dell’esonero e risorse stanziate
  • Condizioni di spettanza dell’esonero
  • Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
  • Coordinamento con altri incentivi
  • Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro
  • Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero
  • Modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro con posizione contributiva agricola (CIDA)
  • Istruzioni contabili

Nel rimandare alla lettura della Circolare per i dettagli, preme sottolineare i seguenti aspetti:

  • l’esonero contributivo verrà riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Nell’ipotesi in cui dette risorse risultino insufficienti a fare fronte a tutte le istanze presentate dai soggetti legittimati a fruire dell’esonero, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti considerati così da favorire il più ampio accesso alla misura;
  • l’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi;
  • le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui veridicità e completezza è verificata dall’Ispettorato Nazionale del lavoro, che può altresì comminare sanzioni per il caso di inottemperanza e disporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro, nell’ipotesi in cui l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi. Per le aziende in argomento, pertanto, la legittima fruizione dell’esonero è subordinata all’assenza di eventuali provvedimenti di sospensione irrogati dall’Ispettorato e, dunque, presuppone la corretta presentazione del rapporto biennale;
  • I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento di tutte le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

Per approfondimenti si rimanda alle nostre precedenti news sul tema (“Certificazione della parità di genere: linee guida UNI/PdR 125:2022”; “UNI/PDR 125:2022: i vantaggi per le imprese che si certificano”; “Decreto 29 marzo 2022 – Rapporto biennale personale maschile e femminile”).

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