29 Aprile 2022

Decreto 29 marzo 2022 – Rapporto biennale personale maschile e femminile

L’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, in virtù delle modifiche apportate dalla legge 162/2021, prevede un abbassamento da 100 a 50 della soglia minima di dipendenti sopra la quale è obbligatoria la redazione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, «in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta».

In attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità, il Decreto interministeriale del 29 marzo scorso, firmato di concerto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando e la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha l’obiettivo di individuare le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti.

Le aziende interessate, devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it entro e non oltre le seguenti scadenze:

  • per il solo biennio 2020-2021: 30 settembre 2022;
  • a regime: 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Il rapporto sul personale deve contenere informazioni quali, ad esempio:

  • numero di lavoratori e lavoratrici;
  • numero delle lavoratrici eventualmente in stato di gravidanza;
  • numero degli assunti nel corso dell’anno distinti per genere;
  • differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso;
  • inquadramento contrattuale e la funzione svolta da lavoratori e lavoratrici, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale;
  • l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore.

Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL.

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