16 Gennaio 2026

Nuove norme sui reati di violazione delle sanzioni UE: pubblicato il D.Lgs. 211/2025

Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, che attua la Direttiva (UE) 2024/1226 introducendo in Italia nuove fattispecie penali per la violazione o elusione delle misure restrittive dell’Unione europea.

Il decreto entrerà in vigore il 24 gennaio 2026.

Principali novità

Art. 3 D.Lgs. 211/ 2025

Introduzione, nel Libro II Titolo I del Codice penale, del nuovo Capo I-bis rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea”, di nuove fattispecie di reato in materia di violazione ed elusione delle misure restrittive dell’Unione europea prevedendo pene fino a 6 anni di reclusione e multe fino a 250.000 euro, oltre a specifiche aggravanti e al regime di confisca obbligatoria. In particolare:

  • Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea) - Punisce chiunque viola divieti, obblighi o restrizioni previsti dalle misure restrittive dell’UE (o dalle norme nazionali che le attuano) se compie una delle seguenti condotte:
    • Fornire fondi o risorse economiche, anche in modo indiretto, a soggetti designati;
    • Non applicare il congelamento di fondi o risorse appartenenti a soggetti sottoposti a sanzioni;
    • Svolgere operazioni economiche o finanziarie vietate (incluse partecipazioni a contratti pubblici o concessioni) con Stati terzi o enti da essi controllati;
    • Importare, esportare, vendere, acquistare o trasferire beni o servizi vietati, anche in forma intangibile, comprese attività di intermediazione e assistenza tecnica. ;
    • Prestare servizi di qualsiasi natura, compresi quelli finanziari, in violazione delle restrizioni;
    • Eludere le misure restrittive dell’UE tramite l’utilizzo di fondi e risorse economiche congelate e tramite presentazione o impiego di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti dati non veritieri.
  • Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea) – punisce:
    • qualsiasi soggetto designato/sanzionato da una misura restrittiva dell’Unione europea che non comunica alle autorità competenti l’esistenza di fondi o risorse economiche che possiede, controlla o detiene in Italia;
    • chi, se obbligato per ragioni del proprio ufficio o della propria professione, omette di fornire alle autorità le informazioni di cui è a conoscenza relative a fondi o risorse economiche presenti in Italia appartenenti o riconducibili a soggetti designati
  • Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività) – punisce chi effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente nell’ambito di misure restrittive UE;
  • Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea) – punisce chiunque, per colpa grave, viola divieti, obblighi o restrizioni previsti dalle misure restrittive dell’UE (o dalle norme nazionali che le attuano) nel caso di importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento di beni e servizi di prodotti sensibili, quali prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione Europea o prodotti a duplice uso ai sensi del Regolamento (UE) 821/2021.

Art. 6 D.Lgs. 211/ 2025

Introduzione di modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare:

  • è prevista l’introduzione dell’art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea), che inserisce la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti descritti nei punti precedenti;
  • sono previste sanzioni pecuniarie dallo 0,5% al 5% del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Nel caso in cui non fosse possibile determinare il fatturato globale dell’ente si applicherà una sanzione pecuniaria compresa tra 1 milione e 40 milioni di euro

Implicazioni per le imprese

Il nuovo quadro normativo richiede un rafforzamento dei presidi di compliance sanzionatoria, tra cui:

  • aggiornamento del Modello 231;
  • potenziamento dei controlli su controparti, prodotti e transazioni;
  • formazione mirata per le funzioni aziendali coinvolte.

Le misure introdotte rafforzano la centralità della compliance nel prevenire rischi legali, operativi e reputazionali connessi ai regimi sanzionatori UE. Cogitek assiste i propri Clienti nel percorso di predisposizione ed aggiornamento del Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001. Scopri come possiamo supportarti!

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