16 Dicembre 2022

Tutela dei segnalanti: arriva il recepimento della Direttiva UE in Italia

A 24 ore dalla scadenza del termine previsto, il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto legislativo per il recepimento della Direttiva (UE) 1937/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE (“Direttiva Whistleblowing”), che ti invitiamo ad approfondire attraverso il nostro precedente articolo.

L’obiettivo del Decreto attuativo, è quello di trasporre in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela del segnalante, mediante coordinamento (ed abrogazione) delle norme vigenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Lo schema di Decreto attuativo prevede due ambiti di applicazione, espressi rispettivamente dai seguenti articoli:

  • Art. 1 (ambito di applicazione oggettivo) che identifica le tipologie di segnalazioni che trovano tutela dalla Direttiva UE (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: appalti pubblici, tutela dell’ambiente, sicurezza dei trasporti etc.);
  • Art. 3 (ambito di applicazione soggettivo) che specifica la platea dei soggetti (sia pubblici che privati) destinatari della tutela.

Il Decreto legislativo ha per oggetto la disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo privato o pubblico.

Quando non si applica il Decreto?

  • Nel caso di contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono ai rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • Alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali indicati nella parte II dell’allegato allo schema di Decreto attuativo;
  • Segnalazioni in materia di sicurezza nazionale e difesa;

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di:

  1. informazioni classificate;
  2. segreto professionale forense e medico;

segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni di procedura penale, nonché l’applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Sistema Sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio di cui all’art. 21 dello schema di Decreto prevede che, fatti salvi gli altri profili di responsabilità, ANAC può applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  1. da 5.000 a 30.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  2. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Mentre per i soggetti del settore privato che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 231 8 giugno 2001 si prevedono nel sistema disciplinare, adottato ai sensi dello stesso Decreto, sanzioni nei confronti di coloro che si accertano essere responsabili degli illeciti sanzionati dall’ANAC.

Percorso legislativo – next steps

  1. Il D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 dicembre 2022, è stato tramesso alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato;
  2. Le Commissioni esamineranno le parti dello schema di D. Lgs. di propria competenza, acquisendo anche il parere del Garante della protezione dei dati personali
  3. Ricevuti gli esiti dei pareri delle Commissioni, il testo definitivo del D. Lgs. tornerà in Consiglio dei Ministri per approvazione;
  4. Dopo l'approvazione del D. Lgs. da parte del Consiglio dei Ministri, quest’ultimo sarà emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
  5. Entrata in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in GU.

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