Come noto, il 23 ottobre del 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva (UE) 2019/1937 “Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie”.
Il provvedimento ha lo scopo di colmare il problema della disomogeneità delle normative nazionali in materia di Whistleblowing all’interno dell’Unione Europea, prescrivendo degli standard minimi comuni di protezione.
Cosa prevede ad oggi la normativa italiana in materia di segnalazioni?
In Italia è attualmente in vigore la Legge 179/2017 che obbliga le pubbliche amministrazioni e le aziende private, che hanno già adottato un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, a dotarsi di un canale informatico per consentire, a chi viene a conoscenza di condotte illecite nel luogo di lavoro, di segnalarle in modo assolutamente riservato.
A tal proposito, ai sensi dell’articolo 6 comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 (introdotto dalla Legge n. 179/2017), il Modello Organizzativo deve prevedere:
Le novità introdotte dalla Direttiva 2019/1937
Le principali novità introdotte dalla Direttiva che andranno a modificare lo scenario normativo attualmente previsto in Italia, riguardano soprattutto i seguenti aspetti:
Un ulteriore aspetto rilevante introdotto dalla Direttiva è l’ampliamento della categoria di soggetti che rientrano nei c.d. “Whistleblower”. Tra di essi, infatti, non rientrano solo i dipendenti delle aziende, ma anche i lavoratori autonomi, gli azionisti, i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i collaboratori esterni, i tirocinanti, i volontari, tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori, oltre che i c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), i colleghi e persino i parenti del segnalante.
Recepimento della Direttiva 2019/1937
La Direttiva 2019/1937 prevedeva che ciascun Stato membro recepisse il provvedimento entro il 17 dicembre 2021 e in deroga, per quanto riguarda gli obblighi di stabilire un canale di segnalazione interno da parte dei soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, entro il 17 dicembre 2023.
La delega a tal fine conferita al Governo mediante Legge n. 53 del 22 aprile 2021 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020” è, tuttavia, scaduta lo scorso agosto 2021 senza che il Governo italiano vi abbia dato seguito.
Nella seduta del 2 agosto 2022 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021”, il quale prevede il recepimento di diverse direttive europee, tra cui la Direttiva 2019/1937 in tema di Whistleblowing.
La Legge di Delegazione europea 2021 è entrata in vigore lo scorso il 10 settembre. A partire da tale data il Governo ha 3 mesi di tempo per adottare i Decreti Legislativi necessari a modificare il quadro regolatorio della L. 179/2017, per quanto necessario a recepire la Direttiva sul Whistleblowing, e dare attuazione alla delega.
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