16 Settembre 2022

La Direttiva europea in materia di Whistleblowing (2019/1937) e la Delega al Governo

Come noto, il 23 ottobre del 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva (UE) 2019/1937 “Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie”.

Il provvedimento ha lo scopo di colmare il problema della disomogeneità delle normative nazionali in materia di Whistleblowing all’interno dell’Unione Europea, prescrivendo degli standard minimi comuni di protezione.

Cosa prevede ad oggi la normativa italiana in materia di segnalazioni?

In Italia è attualmente in vigore la Legge 179/2017 che obbliga le pubbliche amministrazioni e le aziende private, che hanno già adottato un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, a dotarsi di un canale informatico per consentire, a chi viene a conoscenza di condotte illecite nel luogo di lavoro, di segnalarle in modo assolutamente riservato.

A tal proposito, ai sensi dell’articolo 6 comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 (introdotto dalla Legge n. 179/2017), il Modello Organizzativo deve prevedere:

  • uno o più canali di segnalazione a disposizione dei soggetti apicali o dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di soggetti apicali. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
  • almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
  • il divieto di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua, con dolo o colpa gravi, segnalazioni che si rivelano infondate.

Le novità introdotte dalla Direttiva 2019/1937

Le principali novità introdotte dalla Direttiva che andranno a modificare lo scenario normativo attualmente previsto in Italia, riguardano soprattutto i seguenti aspetti:

  • l’obbligo, per tutti gli enti privati con più di 50 dipendenti a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001, di istituire un canale informatico specifico e riservato all’invio di segnalazioni;
  • la possibilità per gli Stati membri, in seguito a un’adeguata valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei soggetti e del conseguente livello di rischio – in particolare per l’ambiente e la salute pubblica – di chiedere ai soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori di stabilire canali e procedure di segnalazione interna;
  • l’obbligo di istituire procedure per le segnalazioni interne a tutela del whistleblower che prevedano:
  • canali di segnalazione sicuri;
  • un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento;
  • la designazione di una persona o di un servizio imparziale e competente per dare seguito alla segnalazione, dando riscontro entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi a far data dall’avviso di ricevimento della segnalazione oppure dalla scadenza del termine di sette giorni dall’effettuazione della stessa;
  • informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare le segnalazioni.

Un ulteriore aspetto rilevante introdotto dalla Direttiva è l’ampliamento della categoria di soggetti che rientrano nei c.d. “Whistleblower”. Tra di essi, infatti, non rientrano solo i dipendenti delle aziende, ma anche i lavoratori autonomi, gli azionisti, i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i collaboratori esterni, i tirocinanti, i volontari, tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori, oltre che i c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), i colleghi e persino i parenti del segnalante.

Recepimento della Direttiva 2019/1937

La Direttiva 2019/1937 prevedeva che ciascun Stato membro recepisse il provvedimento entro il 17 dicembre 2021 e in deroga, per quanto riguarda gli obblighi di stabilire un canale di segnalazione interno da parte dei soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, entro il 17 dicembre 2023.

La delega a tal fine conferita al Governo mediante Legge n. 53 del 22 aprile 2021 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europeaLegge di delegazione europea 2019-2020” è, tuttavia, scaduta lo scorso agosto 2021 senza che il Governo italiano vi abbia dato seguito.

Nella seduta del 2 agosto 2022 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021”, il quale prevede il recepimento di diverse direttive europee, tra cui la Direttiva 2019/1937 in tema di Whistleblowing.

La Legge di Delegazione europea 2021 è entrata in vigore lo scorso il 10 settembre. A partire da tale data il Governo ha 3 mesi di tempo per adottare i Decreti Legislativi necessari a modificare il quadro regolatorio della L. 179/2017, per quanto necessario a recepire la Direttiva sul Whistleblowing, e dare attuazione alla delega.

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