30 Settembre 2022

Normativa antincendio: i nuovi decreti ministeriali

Normativa antincendio: i nuovi decreti ministeriali

Tra settembre e ottobre 2022 è prevista l’entrata in vigore dei tre nuovi Decreti Ministeriali che andranno a modificare l’attuale normativa antincendio sostituendo il DM 10/03/1998.

I tre Decreti Ministeriali

DM 1° settembre 2021

Il Decreto 1° settembre 2021, denominato “Decreto Controlli”, stabilisce “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, individuando anche le modalità di qualificazione dei tecnici manutentori.

Tale provvedimento è stato modificato dal recente Decreto 15 settembre 2022, pubblicato ed entrato in vigore lo scorso 25 settembre, che di fatto posticipa di un anno, al 25 settembre 2023, l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori previste dall’art 4 del DM 1° settembre 2021, e modificandone l’Allegato II “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere attuati e registrati secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio. Deve pertanto essere predisposto un registro dei controlli, da mantenere costantemente aggiornato, sul quale devono essere annotati tutti i controlli periodici e gli interventi di manutenzione.

Viene regolamentata anche la sorveglianza, cioè i controlli visivi sui vari presidi destinati alla gestione dell’emergenza fatti dall’azienda tra due controlli periodici. La sorveglianza può essere effettuata da personale interno, adeguatamente istruito, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo e servono a verificare che i presidi siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

Inoltre, nell’allegato II del Decreto sono definiti i criteri per la qualifica tecnico-professionale dei lavoratori che effettuano i controlli e le manutenzioni sui presidi antincendio. Il sistema di qualifica prevede l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze specifiche mediante un percorso formativo teorico e pratico tenuti da docenti in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza. La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all’esito favorevole della valutazione innanzi ad un’apposita commissione esaminatrice.

DM 2 settembre 2021

Con il Decreto 2 settembre 2021 (Decreto GSA) che definisce “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” , e che entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre 2022, vengono introdotte diverse novità, tra cui:

  • le azioni da attuare in caso di emergenze, comprese le caratteristiche dei piani di emergenza;
  • la formazione ed informazione da fornire ai lavoratori, in funzione del rischio incendio presente;
  • le modalità di designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, compresi i requisiti dei docenti.

La novità sostanziale introdotta dal decreto, è legata alla valutazione del rischio dell’attività: il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro precedente approfondimento sul DM 2 settembre 2021 cliccando qui.

DM 3 settembre 2021

Con il DM 3/9/2021 – (Decreto Minicodice) recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A06349)”, in vigore dal prossimo 29 ottobre 2022, sono stati definiti i nuovi criteri generali per l’individuazione delle misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, oltre alle misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili. Tra gli aspetti trattati dal Decreto, vi sono le modalità di effettuazione della valutazione del rischio incendio per quelle attività classificate a rischio basso, lasciando le altre a quanto specificato nelle regole tecniche dei Vigili del Fuoco, ove applicabili, o al D.M. 15 agosto 2015.

L’adeguamento per le attività esistenti si applica solo in occasione di modifiche significative ai fini del rischio incendio: dall’entrata in vigore del D.M. 3/9/21 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in base ai nuovi criteri definiti dal Decreto ma, come previsto dallo stesso, risulterà necessario solamente nel caso in cui si verifichi una modifica di cui all’art. 29, comma 3, del D. Lgs. 81/08, ovvero:

  • “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”.

Scopri nella nostra sezione Health and Safety come possiamo supportare la tua organizzazione.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram