18 Ottobre 2021

Il "nuovo" DM 10 marzo 1998

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Le principali novità, che entreranno in vigore il 04/10/2022, riguardano la Formazione.

In particolare:

  • modificati in parte i contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento per addetti antincendio;
  • corsi di formazione già programmati con i contenuti dell’all. IX del D.M. 10 marzo 1998, considerati validi se svolti entro il 4 aprile 2022;
  • esercitazioni sull’uso degli estintori portatili previste anche per le aziende a rischio basso (ora attività di livello 1) e negli aggiornamenti;
  • consentito l’utilizzo di metodologie di apprendimento innovative (es. modalità FAD di tipo sincrono, linguaggi multimediali) per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica;
  • previsto aggiornamento quinquennale della formazione degli addetti antincendio;
  • per gli addetti già formati in conformità al D.M. 10 marzo 1998; aggiornamento da ripetere entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione;
  • se al 04/10/22 il corso di formazione per addetti antincendio ex D.M. 10/3/98 o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 04/10/23.

Per leggere il testo coordinato del DM 10/3/1998 clicca qui.

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