Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 29 maggio 2023 n.57, recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”, il cui art. 2 “Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” modifica il comma 7 dell'art. 108 “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture" del Decreto Legislativo n. 36/2023 (c.d. Nuovo Codice degli Appalti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 marzo 2023 in sostituzione del D.lgs. n. 50/2016 ed in vigore dal prossimo 1° luglio.
Il vecchio Codice prevedeva (all’art. 95 c. 13) che le stazioni appaltanti indicassero il punteggio premiante attribuito ai possessori della certificazione della parità di genere, diversamente, il nuovo D.lgs. 36/2023, all’ art. 108 comma 7, nella sua originale formulazione ha stabilito che “Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo”.
SI ricorda che il citato articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, “la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”.
Come già decritto in precedenza, è proprio la disposizione contenutanell’art.108 c.7 del D.lgs. n. 36/2023, ad essere investita dalla recente modifica introdotta dal D.L. 29 maggio 2023, n. 57: il nuovo testo, infatti, richiede nuovamente che l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere al fine del conferimento di un maggior punteggio possa essere comprovata solo dal possesso della certificazione di cui all’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità.
Tale modifica conferisce, dunque, di nuovo spessore ed importanza alla certificazione per la parità di genere, quale presupposto per l’assegnazione di un punteggio premiale.
Visto il contenuto molto articolato dei requisiti per la certificazione della parità di genere previsti dalla UNI/PdR 125:2022, che con il Decreto del 29 aprile 2022 è stata riconosciuta quale parametro minimo di riferimento per tale certificazione, il regime di autocertificazione previsto dalla originale formulazione dell’art. 108 del nuovo codice degli Appalti e il conseguente onere di verifica di attendibilità di tale autocertificazione da parte della stazione appaltante, poneva problemi applicativi che appaiono superati con il richiamo esplicito allo strumento della certificazione
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