28 Ottobre 2022

DM 3 settembre 2021: in arrivo il Decreto Minicodice

Dal 29 ottobre 2022 entrerà in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, con cui si completa il quadro relativo all’articolo 46 del d.lgs. n. 81/2008 relativamente alla prevenzione incendi sui luoghi di lavoro. A partire da tale data è dunque abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del DM 3 settembre 2021, le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili. Infatti, come già affrontato nel nostro precedente articolo, tra gli aspetti trattati dal provvedimento vi sono le modalità di valutazione del rischio incendio per quelle attività classificate a rischio basso, lasciando le altre a quanto specificato nelle regole tecniche dei Vigili del Fuoco, ove applicabili, o al D.M. 15 agosto 2015. A tal proposito, l’Allegato 1 del Decreto introduce dei criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio, ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Quali sono i criteri per definire un luogo di lavoro a basso rischio d’incendio?

Si fa riferimento ai luoghi di lavoro ubicati in attività non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” e non dotate di specifica regola tecnica verticale, e che presentano tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti, intendendo per “occupanti” le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività;
  • con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative, intendendo per quantità significative di materiali combustibili qf > 900 MJ/m2
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Quali elementi devono essere considerati nella valutazione del rischio d’incendio?

La valutazione del rischio d’incendio deve essere effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro considerando almeno i seguenti elementi:

  1. individuazione dei pericoli d’incendio;
  2. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  4. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  6. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che
  7. determinano rischi significativi.

Quali misure devono essere considerate nella definizione della strategia antincendio in esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio?

Le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio comprendono i seguenti aspetti:

  1. Compartimentazione al fine di limitare la propagazione dell’incendio;
  2. Sistema di esodo al fine di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza;
  3. Gestione della sicurezza antincendio, ovvero misure organizzative e comportamentali orientate alla prevenzione antincendio e al mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  4. Controllo dell’incendio tramite sistemi di estinzione idonei
  5. Rivelazione ed allarme tramite l’adozione di procedure ed eventuale installazione di impianti dedicati;
  6. Controllo di fumi e calore per facilitare, all’occorrenza, le operazioni delle squadre di soccorso
  7. Operatività antincendio per assicurare la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso antincendio o altre misure di operatività antincendio;
  8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio che devono essere realizzati, eserciti e

mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte e devono essere disattivabili, o altrimenti

gestibili, a seguito di incendio.

Scopri nella nostra sezione Health and Safety come possiamo supportare la tua organizzazione.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram