Dal 29 ottobre 2022 entrerà in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, con cui si completa il quadro relativo all’articolo 46 del d.lgs. n. 81/2008 relativamente alla prevenzione incendi sui luoghi di lavoro. A partire da tale data è dunque abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del DM 3 settembre 2021, le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili. Infatti, come già affrontato nel nostro precedente articolo, tra gli aspetti trattati dal provvedimento vi sono le modalità di valutazione del rischio incendio per quelle attività classificate a rischio basso, lasciando le altre a quanto specificato nelle regole tecniche dei Vigili del Fuoco, ove applicabili, o al D.M. 15 agosto 2015. A tal proposito, l’Allegato 1 del Decreto introduce dei criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio, ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Quali sono i criteri per definire un luogo di lavoro a basso rischio d’incendio?
Si fa riferimento ai luoghi di lavoro ubicati in attività non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” e non dotate di specifica regola tecnica verticale, e che presentano tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
Quali elementi devono essere considerati nella valutazione del rischio d’incendio?
La valutazione del rischio d’incendio deve essere effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro considerando almeno i seguenti elementi:
Quali misure devono essere considerate nella definizione della strategia antincendio in esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio?
Le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio comprendono i seguenti aspetti:
mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte e devono essere disattivabili, o altrimenti
gestibili, a seguito di incendio.
Scopri nella nostra sezione Health and Safety come possiamo supportare la tua organizzazione.