Il 6 novembre è entrato in vigore il D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 avente ad oggetto “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”.
Il decreto in questione si compone di 6 articoli di cui alcuni comportano delle ricadute sul D.lgs. 231/2001. In particolare:
Articolo 1
Rubrica e modifica il primo comma dell’art. 322-bis del codice penale, richiamato dall’art. 25 del D.lgs. 231/01, per l’estensione all’abuso d’ufficio, per cui ora il citato articolo è relativo a “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”.
Articolo3
Modifica l’art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativo al reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, richiamato dall’art. 24 del D.lgs. 231/01, aggiungendo il comma 3-bis.
Articolo 5
Modifica il comma 1-bis dell’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 (introdotto con il D.lgs. n.75/20 di recepimento della Direttiva UE 2017/1371 – c.d Direttiva PIF), riguardante i “Reati tributari”, riformulando in maniera più puntuale la descrizione del profilo di transnazionalità unionale dei reati dallo stesso richiamati. A tal fine l’inciso “se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro” è modificato in “quando sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro”.