17 Novembre 2021

Riciclaggio: lotta anche mediante il diritto penale

Il 4 novembre il Consiglio dei Ministri, tra i tanti provvedimenti approvati, ha dato anche il via libera al decreto che attua la direttiva UE n. 2018/1673, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

La grande novità introdotta è rappresentata dall'inclusione, tra i reati presupposto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, anche di quelli colposi e delle contravvenzioni.

L’obiettivo è quello di armonizzare le norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio.

Le principali modifiche del Decreto al codice penale:

1) Modifiche all’articolo 648-bis c.p. - Riciclaggio

  • soppresso il riferimento “non colposo” relativo al delitto. Il reato si configura anche quando si sostituisce o si trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto colposo. In entrambi i casi (dolo o colpa) è prevista la reclusione da 4 a 12 anni e una multa da euro 5mila a euro 25mila;
  • tra i reati presupposti del riciclaggio vengono compresi quelli di tipo contravvenzionale. Il comma di nuova introduzione dispone, infatti, che: "La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi."

2) Modifiche all’articolo 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

  • è soppresso, come nel caso del riciclaggio, il riferimento al delitto “non colposo”. La medesima pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da euro 5mila a euro 25mila è disposta sia nel caso di reato presupposto doloso sia di fattispecie colposa;
  • quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione viene prevista la pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500;
  • se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni la pena viene diminuita;
  • il nuovo terzo comma, infine, prevede l'applicazione delle pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto anni e multa da euro 5.000 a euro 25.000) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità previste dall'art. 416 bis 1 dedicato alle circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.

Oltre alle due principali fattispecie incriminatrici di riciclaggio e di autoriciclaggio, le modifiche riguardano anche la ricettazione (art. 648) e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) prevedendo, per entrambe le ipotesi, la punibilità anche quando il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione.

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