30 Novembre 2021

Ampliato il catalogo dei reati 231 con i Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il 14 dicembre p.v. entrerà in vigore il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021 (si veda allegato).

Il citato Decreto apporta, tra l’altro, modifiche al D.lgs. 231/01, prevedendo l’introduzione dell’art. 25-octies.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il comma 1 dell’articolo richiama i seguenti reati:

  • indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p. modificato dall’art. 2 c.1 lett. a) del D.lgs. 184/21);
  • detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p. introdotto ex novo dall’art. 2 c. 1 lett. b) del D.lgs. 184/21);
  • frode informatica (art. 640-ter c.p. modificato dall’art. 2 c.1 lett. c) del D.lgs. 184/21), nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il comma 2 prevede che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, è punito ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le sanzioni previste sono sia di tipo pecuniario che di tipo interdittivo.

Per leggere il testo normativo clicca qui.

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