16 Marzo 2023

Nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere: impatti sul D.lgs. 231/2001

In data 07 marzo 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”.

Le disposizioni previste dal D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19, salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto. Le fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3 luglio 2023, una delle società partecipanti ha pubblicato il progetto comune di fusione, continuano invece ad essere regolate dal D.lgs. n. 108/2008.

Quali sono gli impatti della nuova disciplina sul D.lgs. 231/2001?

L'articolo 54 della novella normativa introduce il reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", ovvero del documento richiesto dall’ordinamento per attestare il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali necessari a dar corso alle fusioni transfrontaliere, prevedendo che:

  • “Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”
  • in caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-bis del codice penale”.

Il successivo articolo 55 inserisce a sua volta il reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" tra ireati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti intervenendo sull'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 rubricato “Reati societari”:

  1. estendendo la punibilità della persona giuridica anche in relazione a illeciti previsti non solo dal codice civile, ma anche da “altre leggi speciali”;
  2. introducendo la lettera “s -ter” che prevede, in caso di commissione di tale reato presupposto, la punibilità della persona giuridica con “la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote”.

In seguito all'emanazione del provvedimento normativo in esame, le società dovranno pertanto provvedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, valutando il rischio di commissione del reato ed introducendo efficaci presidi preventivi.

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