Il 1° maggio 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 rubricato “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023. Il DL è entrato in vigore lo scorso 5 maggio, ed è attualmente in attesa di conversione in legge.
Quali novità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro?
Tra le tematiche affrontate dal provvedimento, il Capo II tratta specificamente gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, riportando sia le modifiche intervenute sul D.lgs. n.81/2008 (Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro), come specificato nell’art. 14 del DL, che altri provvedimenti riguardanti, ad esempio, la salute e sicurezza dei lavoratori, la vigilanza etc.
Vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche apportate al D. Lgs 81/08:
- art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”. I datori di lavoro sono ora obbligati a nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi, e non solo nei casi previsti dal D.lgs. 81/2008, all’art.41 “Sorveglianza sanitaria”;
- art. 21 “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e lavoratori autonomi”. I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, sono richiamati al rispetto delle norme contenute nel Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) in materia di opere provvisionali;
- art. 25 “Obblighi del Medico Competente”. vengono introdotti nuovi obblighi per il medico competente: ottenere la cartella sanitaria rilasciata al lavoratore dal precedente datore di lavoro e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità; in caso di impedimento per gravi o motivate ragioni indicare in forma scritta al Datore di lavoro un suo sostituto, in possesso dei necessari requisiti, specificando il periodo di sostituzione;
- art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”. Vengono integrate le finalità del nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione obbligatoria, annunciato con le modifiche all’art. 37 c. 2 introdotte dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 e ancora non adottato. Tale Accordo, oltre a garantire l’individuazione dei contenuti minimi, della durata, delle modalità di aggiornamento, di verifica dell’apprendimento e di verifica dell’efficacia della formazione, dovrà garantire anche il monitoraggio dell’applicazione degli Accordi in materia di formazione, e il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa applicabile da parte degli enti formatori e dei discenti;
- art.71 “Attrezzature – Obblighi del Datore di Lavoro”. È stato eliminato il richiamo alla possibilità, per ALS e INAIL, di avvalersi di soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro. Il nuovo comma 12 prevede che “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”;
- art. 72 “Attrezzature – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”. In caso di“nolo a freddo” (senza operatore) di una attrezzatura di lavoro, la dichiarazione obbligatoria in merito alla formazione e addestramento specifico dei lavoratori che dovranno utilizzare tale attrezzatura non è più solo a carico del Datore di Lavoro, ma anche del soggetto che prende a noleggio o in concessione d’uso l’attrezzatura;
- art. 73 “Attrezzature – Informazione, formazione e addestramento”. Il comma 4 dell’articolo 73 prevedeva già l’obbligo di garantire formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici per i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Le modifiche introdotte dal Decreto Lavoro con l’aggiunta del comma 4-bis, al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, impongono il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al Datore di Lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature. Tale modifica si inserisce nel solco delle modifiche previste dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che impongono un obbligo di formazione in materia di sicurezza anche per il datore di lavoro;
- art. 87 “Attrezzature – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”. Il nuovo obbligo di formazione e addestramento specifico per il Datore di Lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui al punto precedente è incluso nel sistema sanzionatorio, che prevede ora la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione, tra l’altro, anche dell'articolo 73, comma 4-bis.
Come già introdotto all’inizio della trattazione, il DL 48/2023 oltre a modificare il D. Lgs 81/08 adotta ulteriori provvedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
- disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva finalizzate ad orientare ed agevolare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva – art. 15;
- disposizioni in materia di attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate a potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale – art 16;
- istituzione del Fondo per familiari degli studenti vittime di infortuni finalizzato a riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi durante le attività formative - art. 17.
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