24 Maggio 2023

Legge n. 50 del 5 maggio 2023 e riflessi sul D.lgs. 231/01

Il 5 maggio 2023, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 104, la L. 5 maggio 2023, n. 50 di conversione, con modificazioni, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” (cosiddetto Decreto Cutro).

Il provvedimento ha stabilito chiare disposizioni sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

Le modifiche introdotte dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20 e s.m.i. hanno interessato, tra l’altro, alcuni articoli del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (T.U. Immigrazione) richiamati nell’art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Ricordiamo che l’art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 punisce le seguenti fattispecie di reato:

  • promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 286/98);
  • favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D.lgs. 286/98);
  • impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.lgs. 286/98).

In particolare, l’art. 8 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 e s.m.i., ha modificato l’art. 12 c. 1 e c. 3 (quest’ultimo richiamato dal D.lgs. 231/01) del T.U. Immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti concernenti l’immigrazione clandestina.

L’art. 2 del Decreto, invece, introduce all’art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) del citato T.U., modifiche relative alle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, e agli effetti del medesimo nulla osta. Non è comunque modificato il comma 12-bis che, dell’art. 22 in analisi, è l’unico comma richiamato dal D.lgs. 231/01. Con riferimento, quindi, agli impatti del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 e s.m.i. sulla responsabilità amministrativa degli enti, si rileva esclusivamente la necessità di modificare nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 ovvero negli eventuali allegati relativi all’elenco dei reati, qualora riportato per esteso, il testo dell’art. 12 c. 3 del D.lgs. 286/98, richiamato dall’art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

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