Giovedì 3 marzo 2022, la Camera dei Deputati, ha approvato la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.
Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale introducendole nel Codice Penale, con l’obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.
La proposta di legge prevede diversi interventi, attraverso i quali:
In particolare, le modifiche che impattano sulla responsabilità amministrativa degli enti, riguardano l’art. 3 della Legge, che introduce all’interno del D.Lgs. n. 231/2001 i seguenti articoli.
Il nuovo art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”, ampliando il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta dei seguenti reati:
In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all’ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.
Il nuovo art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, prevedendo le ulteriori fattispecie di:
Segnatamente alle suddette fattispecie, è prevista l’applicazione della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.
Infine, la norma in esame prevede l’estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali.
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