
Il RENTRI è lo strumento, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
Il RENTRI è articolato in:
Soggetti Obbligati
Ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. i. sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:
Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data, inoltre, la facoltà di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.
Principali termini e scadenze
Con D.M. 4 aprile 2023, n.59, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 maggio 2023, è stato adottato il regolamento recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e i relativi allegati che disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs 152/2006”.
L’articolo 13 del citato regolamento stabilisce la tempistica per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati mentre gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, stabiliscono le tempistiche per l’applicabilità dei nuovi modelli nonchè delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale.
Il Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023 (RENTRI) fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal citato regolamento.
Nella tabella seguente si riporta una sintesi delle principali scadenze.
| Soggetti | Iscrizione al RENTRI | Digitalizzazione[1] | |
| Tenuta registri in formato digitale | Emissione FIR in formato digitale | ||
| Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18[2] | dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 | dal 13/02/2025 | dal 13/02/2026 |
| Enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti | dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 | dalla data di iscrizione al RENTRI | dal 13/02/2026 |
| Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati | dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 | dalla data di iscrizione al RENTRI | dal 13/02/2026 |
Sono stati emanati, inoltre, i seguenti provvedimenti:
Deleghe
Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, i seguenti soggetti per gli adempimenti relativi all'iscrizione e trasmissione dei dati al RENTRI:
Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, per ogni unità locale, un unico soggetto. Se deve iscrivere più unità locali può delegare soggetti diversi.
La delega comprende l'iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e ogni altro adempimento previsto dal D.M. 59/2023. È possibile limitare la delega alla sola iscrizione e trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico senza delegare la trasmissione dei dati del FIR.
Questa delega non ricomprende la delega per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti che invece è disciplinata dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.
La delega ai soggetti delegati può essere comunicata in due modalità:
In caso di conferma della delega viene attivata un’area riservata tramite la quale il produttore inziale di rifiuti potrà consultare l’attività svolta dal soggetto delegato per proprio conto. L’annullamento della delega può essere effettuato dal soggetto delegato o dal produttore iniziale dei rifiuti. In entrambi i casi l'annullamento viene notificato tramite PEC dal sistema.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda al Portale Supporto (rentri.gov.it)
[1] I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.
[2] Art. 18 (Deleghe). L’articolo disciplina la possibilità, per i produttori iniziali di rifiuti, di adempiere agli obblighi di cui al Titolo III (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) del decreto 4 aprile 2023 , n. 59, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.
[1] Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale. Qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.
[2] Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui all’art. 13 comma 1 del D.M. 4 aprile 2023, n.59.