6 Luglio 2022

Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR)

Il Ministero della Transizione Ecologica con la recente pubblicazione del DM n. 257 del 24 giugno 2022, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 198-bis del D. Lgs. 152/06, ha introdotto il “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti” (PNGR) quale strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome a supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, preordinato a:

  • garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, in ottica di prevenzione del contenzioso;
  • garantire la sostenibilità, l’efficienza, efficacia, ed economicità dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale;
  • incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare.

L’obiettivo del Programma è colmare il gap impiantistico tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud, aumentare il tasso di raccolta differenziata e di riciclaggio al fine di sviluppare nuove catene di approvvigionamento di materie prime seconde dal ciclo dei rifiuti, in sostituzione di quelle tradizionali e contribuire alla transizione energetica.

Il PNGR offre un quadro conoscitivo generale in termini di dati inerenti la produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità e fonte, nonché la ricognizione impiantistica nazionale per tipologia di impianti e per Regione individuando i flussi di rifiuti strategici per assicurare che gli obiettivi del piano siano soddisfatti. Fornisce inoltre, per tali flussi, un quadro di sintesi con l’individuazione di eventuali fonti/vettori energetici potenzialmente connessi alla gestione dei flussi strategici e le azioni regionali da intraprendere per colmare il gap nazionale individuato per ciascun flusso preso in considerazione, che presenti le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero.

Il Programma ha un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028) ed è aggiornato almeno ogni sei anni, fatta salva la possibilità di anticiparne la revisione a seguito di modifiche normative, organizzative e tecnologiche che dovessero intervenire nello scenario nazionale e sovranazionale.

Ai sensi dell’art. 199 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. le Regioni sono tenute ad approvare o adeguare i rispettivi piani regionali di gestione dei rifiuti entro 18 mesi dalla pubblicazione del PNGR, a meno che non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento, previsto ogni 6 anni. 

Per la struttura dei piani regionali si prevede un’articolazione in macro sezioni riconducibili ai contenuti previsti dall’art. 199 D.lgs. 152/2006:

A - Stato di attuazione;

B - Governance/organizzazione territoriale;

C - Politiche generali;

D - Analisi/evoluzione flussi/Fabbisogno impiantistico;

E - Criteri di localizzazione;

F - Misure per l’economia circolare;

G – Prevenzione;

H – Bonifiche.

Ai fini della corretta redazione dei Piani di gestione dei rifiuti, le Amministrazioni locali potranno consultare il MiTE. Una volta approvati i Piani regionali di gestione rifiuti, dovrà esserne data comunicazione al Mite, il quale ha predisposto una specifica check-list di controllo.

Si evidenzia che la rispondenza dei piani regionali alla normativa comunitaria costituisce condizione abilitante per l’accesso ai fondi comunitari e di coesione nazionale. Il PNGR, unitamente alla Strategia Nazionale per l’Economia Circolare” (SNEC) oggetto del DM 259 del 24 giugno 2022, trattato in un nostro ulteriore approfondimento, costituisce una riforma strutturale necessaria per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevista nella Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile.

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