Con la Legge 125/2021 di conversione del Decreto Legge 146/2021 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro), sono state apportate significative modifiche al D.lgs. 81/08 in ambito salute e sicurezza sul lavoro e formazione.
Nello specifico, l’art. 37 c. 2 secondo periodo del D.lgs. 81/08, nella nuova formulazione introdotta dalla Legge 215/2021, prevede: “Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:
Ad oggi, i termini previsti per l’adozione dell’Accordo non sono stati rispettati, dunque come adempiere agli obblighi formativi in attesa del nuovo Accordo?
In assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni si continuerà ad applicare l’Accordo vigente,non ci saranno dunque variazioni nei contenuti e nelle periodicità indicate.
In tal senso si esprime la Circolare n. 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che fornisce le prime indicazioni - condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.
In particolare viene chiarito che per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.
Con riferimento a dirigenti e preposti la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs 81/08 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, tuttavia nell’attuale formulazione è stato inserito un rimando specifico al comma 2 secondo periodo rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.
Quanto sopra non fa venire meno, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo, l’obbligo formativo a carico di dirigenti e preposti.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.