1 Giugno 2022

Decreto 11 marzo 2022 n. 55: Registro dei Titolari Effettivi

In vigore dal 9 giugno 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza n. 55 dell’11 marzo 2022, recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Con il suddetto Decreto, il Ministero dell’economia e delle Finanze, come disposto dal D.Lgs. 231/07 e s.m.i., ha previsto la disciplina, e l’implementazione del Registro dei titolari effettivi al fine di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario a scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, dettando disposizioni da attuare esclusivamente in modalità telematica:

  • in materia di comunicazioni all’Ufficio del registro delle imprese di dati e informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini. Tali dati verranno conservati dall’Ufficio in questione ed inseriti all’interno di una sezione speciale del Registro delle imprese;
  • in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
  • per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
  • relative alla sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni comunicate.

Comunicazioni titolarità effettiva

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 55/22, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che attesterà l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. A questo punto, entro i 60 giorni successivi, si procederà con l’invio delle comunicazioni cui sono tenuti le seguenti categorie:

  • gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
  • il fondatore o i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • il fiduciario di trust o di istituti affini.

I contenuti della comunicazione variano in ragione della categoria di appartenenza. I diversi soggetti dovranno comunicare anche eventuali circostanze eccezionali che impediscano l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Gli stessi soggetti, oltre a dover confermare i dati e le informazioni dichiarate annualmente, entro dodici mesi dalla prima comunicazione o ultima conferma, sono altresì tenuti a comunicare eventuali variazioni entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Entro 30 giorni dalla loro costituzione sono obbligati alla comunicazione i soggetti costituiti successivamente al provvedimento attestante l’operatività del sistema.

Accesso da parte delle Autorità

Con specifico riferimento alle Autorità, il Decreto specifica che l’accesso è consentito ai seguenti soggetti:

  • Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • Autorità di Vigilanza di settore;
  • UIF – Unità di Informazione Finanziaria;
  • Direzione investigativa antimafia;
  • Guardia di Finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;
  • Autorità Giudiziaria;
  • Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale.

Accesso da parte dei soggetti obbligati

Per ciò che attiene, invece, i soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.lgs n° 231/07, questi potranno avere accesso ai dati e alle informazioni, al fine di ottimizzare le indagini relative all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, previo accreditamento.

La richiesta di accredito, da indirizzare alla Camera di Commercio territorialmente competente, dovrà contenere l’indicazione della categoria specifica di “soggetto obbligato antiriciclaggio”, oltre ai dati identificativi del richiedente comprensivi dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché l’indicazione della finalità di utilizzo dei dati e delle informazioni a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela. L'accreditamento sarà comunicato al richiedente “soggetto obbligato” a mezzo PEC e consentirà l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.

Accesso da parte di altri soggetti

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, saranno accessibili al pubblico, su richiesta e senza limitazioni.

Diritti di segreteria

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti all’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse.

In conclusione, l’istituzione del Registro dei Titolari effettivi sancisce “l’adesione” dell’Italia al c.d. sistema BORIS “Beneficial Ownership Registers Interconnection System”. Un sistema avviato con il Regolamento UE 369/2021, con lo scopo di svolgere una funzione di servizio centrale di ricerca, mediante l’interconnessione dei Registri Centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica. Il tutto, con l’intento di garantire una maggiore trasparenza ed efficienza a livello comunitario degli interventi volti a prevenire i fenomeni di riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

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