Importanti evoluzioni si profilano in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ex D. Lgs 231/01, richiedendo alle organizzazioni un aggiornamento dei modelli organizzativi ed un rafforzamento dei presidi di compliance in linea con un contesto normativo sempre più sensibile e integrato.
Vediamo quali sono le principali novità all’orizzonte.
Disegno Di Legge 1308
Il 29 maggio 2025 il Senato ha approvato in via definitiva il DDL n. 1308 che, in tema di prevenzione e contrasto della violenza e dei delitti contro gli animali, modifica la normativa preesistente prevedendo un inasprimento delle pene per le fattispecie più gravi, come il maltrattamento e l’uccisione, e introducendo nuove condotte e aggravanti specifiche, con l’aumento delle pene fino a un terzo, in caso di presenza di minori durante il fatto, reiterazione della condotta, diffusione di immagini relative agli atti criminosi.
Sul piano della compliance, la novità più rilevante è l’inserimento dei reati contro gli animali tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, attraverso l’introduzione dell’art. 25-undevicies “Delitti contro gli animali” nel D.Lgs. 231/2001. Le fattispecie richiamate includono i seguenti articoli del Codice Penale:
- Art. 544-bis “Uccisione di animali”, che punisce chi cagiona la morte di un animale per crudeltà o senza necessità;
- Art. 544-ter “Maltrattamento di animali”, che punisce chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, ovvero chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
- Art. 544-quater “Spettacoli o manifestazioni vietati”, che punisce chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali;
- Art. 544-quinquies “Combattimenti tra animali”, che punisce chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. Inoltre, punisce chiunque (compresi i proprietari o i detentori degli animali), fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti o competizioni di cui sopra nonché chi, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni in argomento;
- Art. 638 “Uccisione o danneggiamento di animali altrui”, che punisce chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Le sanzioni pecuniarie per le persone giuridiche possono arrivare fino a 500 quote mentre le misure interdittive fino a due anni. Sono esclusi dall’ambito di applicazione i casi previsti da leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto e macellazione di animali, sperimentazione scientifica sugli stessi, circhi, giardini zoologici, nonché le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Disegno Di Legge 1505
Nella seduta del 29 maggio 2025 in Senato è stata annunciata la presentazione del DDL n. 1505, il cui intento è rafforzare la lotta al crimine informatico introducendo nuovi strumenti investigativi e responsabilità per gli enti.
Il testo prevede tre interventi distinti che introducono modifiche rispettivamente al Codice di Procedura Penale, al Codice Penale e al D. Lgs. 231/01. In particolare:
- introduzione dell’articolo 248-bis “Richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari” nel Codice di Procedura Penale. Consente al pubblico ministero di richiedere ai prestatori di servizi intermediari la consegna dei file di log, ovvero i registri digitali delle operazioni svolte dagli utenti su dispositivi elettronici, fondamentali per ricostruire le attività svolte su un dispositivo elettronico e tracciare attività sospette o illecite.
- introduzione nel Codice Penale di tre nuove fattispecie penali, ovvero:
- Art. 378-bis “Inottemperanza dolosa alla richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari”. Punisce chi intenzionalmente elude la perquisizione disposta ai sensi dell'articolo 248-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, o comunque si sottragga alla medesima, ovvero ne impedisca l'esecuzione;
- Art. 378-ter “Agevolazione colposa”. Punisce chi, in possesso a qualunque titolo dei documenti informatici previsti dall'articolo 248-bis del codice di procedura penale, rende possibile o agevola, per colpa, l'esecuzione del delitto previsto dall'articolo 378-bis;
- Art. 378-quater “Fatto commesso all'estero”. Estende la punibilità anche a fatti commessi all’estero in danno di cittadini italiani.
- sul piano della responsabilità amministrativa degli enti, il DDL 1505 prevede l’introduzionedell’articolo 25-decies.1 “Delitti del prestatore di servizi intermediari” nel D.Lgs. 231/01. Per le società e le piattaforme digitali i cui dipendenti o rappresentanti si rendano responsabili dei nuovi reati sono previste sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 1000 quote e misure interdittive fino a una durata non inferiore a due anni.
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