24 Ottobre 2025

DDL 2632: Proposta di riforma del D.lgs. 231/01

Il 30 settembre 2025 è stato presentato alla Camera il disegno di legge n. 2632, che introduce una riforma al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il progetto, promosso con il contributo dell’Università di Bergamo e dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, mira a bilanciare certezza del diritto, efficienza e responsabilizzazione delle imprese, valorizzando la prevenzione del rischio-reato.

Principali novità introdotte dal disegno di legge:

  • natura della responsabilità. La responsabilità dell’ente viene definita come “da reato”, sostituendo la precedente dicitura “amministrativa”, per sottolineare l’autonomia dell’illecito dell’ente rispetto al reato della persona fisica e la loro connessione.
  • applicabilità. Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti di piccole dimensioni, salvo quelli che esercitano attività di direzione e coordinamento di gruppi societari. La selezione avviene secondo criteri di autonomia gestionale e parametri dimensionali.
  • giurisdizione. La giurisdizione italiana si estende agli enti con sede legale UE o extra-UE operanti in Italia tramite una stabile organizzazione o una struttura priva di personalità giuridica. È introdotto il principio di “ne bis in idem” transnazionale, secondo il quale l’ente prosciolto o condannato in via definitiva nello Stato in cui ha la propria sede non potrà essere nuovamente processato per il medesimo fatto, con distinzioni tra enti con sede UE ed extra-UE.
  • fattispecie colposa. Per i reati colposi, l’esistenza dell’interesse o vantaggio, e quindi la responsabilità dell’ente, è subordinata alla violazione di regole cautelari finalizzata a conseguire risparmi. Incrementi produttivi o altri benefici economici.
  • enti controllanti. In caso di illeciti commessi da soggetti riferibili agli enti controllati, la responsabilità si estende all’ente controllante se le condotte illecite favoriscono o sono commesse nello specifico interesse o vantaggio dell’ente controllante.
  • criterio di imputazione soggettiva. Viene eliminata la distinzione vigente tra il fatto commesso dal soggetto apicale o da un suo subordinato: l’ente risponde se non ha adottato e attuato un modello organizzativo idoneo, se l’OdV non è stato incaricato o in caso di omessa o insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo.
  • struttura del MOGC. Viene rafforzata la struttura tripartita del MOGC composto da una parte generale, una speciale e protocolli operativi.
  • composizione e attribuzioni dell’OdV. Viene rafforzamento il ruolo dell’OdV e ne vengono fissati i requisiti di composizione prevedendo una disciplina semplificata per gli enti con meno di 30 dipendenti.
  • responsabilità dell’ente e della persona fisica. La responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato: l’ente risponde solo se il reato deriva da carenze organizzative nell’attuazione del MOGC.
  • illeciti di particolare tenuità. Sono definite le condizioni per l’esclusione della responsabilità in caso di illeciti di particolare tenuità, salvo per i reati più gravi o in caso di reiterazione.
  • modifiche sanzionatorie. Oltre alle condizioni economiche e patrimoniali si considerano anche le condizioni finanziarie dell’ente e si introduce un sistema premiale per la collaborazione attiva e la prevenzione.
  • nuovi istituti. Sono introdotti nuovi istituti, tra cui la messa alla prova per gli enti e un rito alternativo per incentivare la collaborazione processuale.

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